Art. 1.

      1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese mediche, chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie in genere nonché le spese per assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
      2. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i primi due periodi sono soppressi e nel terzo periodo le parole: «si assumono integralmente» sono soppresse.